Art. 1.

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
      Le candidature devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno cinquantamila elettori ovvero di almeno cinquanta membri del Parlamento.
      È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione entro quindici giorni dalla prima fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti».